Amministrazione Trasparente: Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Filtri

Assistente Scolastico IA
Stai scrivendo a un assistente basato su intelligenza artificiale, non a un operatore umano. Le risposte possono contenere errori: per informazioni ufficiali rivolgiti alla segreteria.