Whistleblowing

Ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, l’IIS Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì garantisce la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Cos’è il whistleblowing

Il whistleblowing è lo strumento attraverso il quale chiunque operi nel contesto lavorativo dell’istituto può segnalare condotte illecite — tra cui illeciti amministrativi, contabili, civili o penali — lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, senza il timore di subire ritorsioni.

Chi può segnalare

Possono effettuare una segnalazione:

  • Personale docente (di ruolo e a tempo determinato)
  • Personale ATA (di ruolo e a tempo determinato)
  • Dirigente Scolastico
  • Collaboratori a qualsiasi titolo
  • Tirocinanti e stagisti
  • Volontari
  • Chiunque operi in un contesto lavorativo legato all’istituto, indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico

Cosa si può segnalare

Le segnalazioni possono riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione, tra cui:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
  • Violazioni del diritto dell’Unione Europea (appalti pubblici, tutela dell’ambiente, protezione dei dati personali, sicurezza dei prodotti, ecc.)
  • Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea
  • Condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al rapporto di lavoro individuale o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Canali di segnalazione

1. Canale interno — USR Piemonte

Per le istituzioni scolastiche, l’ANAC ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Piemonte, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il soggetto preposto alla gestione del canale interno di segnalazione.

Le segnalazioni interne possono essere inviate al RPCT dell’USR Piemonte ai seguenti recapiti:

  • Email: rpct.piemonte@istruzione.it
  • PEC: drpi@postacert.istruzione.it (indicando in oggetto: “Riservata — Segnalazione Whistleblowing”)
  • Posta ordinaria: USR Piemonte — RPCT, Corso Vittorio Emanuele II 70, 10121 Torino — in busta chiusa recante la dicitura “Riservata — Segnalazione Whistleblowing — Non aprire”

2. Canale esterno — ANAC

Il segnalante può ricorrere al canale esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei seguenti casi:

  • Il canale interno non è attivo o non è conforme ai requisiti di legge
  • Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza ricevere riscontro
  • Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna possa non avere efficace seguito o possa determinare rischio di ritorsione
  • Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Piattaforma ANAC per le segnalazioni esterne:
https://whistleblowing.anticorruzione.it/

Ulteriori informazioni sul canale esterno sono disponibili sul sito ANAC:
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

3. Divulgazione pubblica

Il D.Lgs. 24/2023 consente la divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni (tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione) a condizione che il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza ricevere riscontro nei termini previsti, ovvero che abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4. Denuncia all’Autorità giudiziaria

Il segnalante può sempre rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile per denunciare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Tutele per il segnalante

Il D.Lgs. 24/2023 prevede un sistema di protezione rafforzato per chi effettua una segnalazione:

  • Riservatezza dell’identità: l’identità del segnalante è protetta in ogni fase del procedimento. Non può essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Divieto assoluto di ritorsione: è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione che possa provocare un danno ingiusto al segnalante, direttamente o indirettamente, in conseguenza della segnalazione. A titolo esemplificativo: licenziamento, sospensione, demansionamento, trasferimento, mancata promozione, sanzioni disciplinari, intimidazioni, molestie, discriminazioni.
  • Nullità degli atti ritorsivi: qualsiasi atto adottato in violazione del divieto di ritorsione è nullo e privo di effetti giuridici.
  • Inversione dell’onere della prova: in caso di presunta ritorsione, spetta al datore di lavoro dimostrare che le misure adottate non sono in alcun modo collegate alla segnalazione.
  • Tutela estesa: la protezione si estende anche ai facilitatori (persone che assistono il segnalante), ai colleghi di lavoro e ai parenti entro il quarto grado del segnalante.

Condizioni per la tutela

Le tutele sopra descritte si applicano a condizione che:

  • Il segnalante abbia avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione
  • La segnalazione sia stata effettuata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023

La tutela non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per reati commessi con la segnalazione.

Trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nelle segnalazioni sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento è fondato sull’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. Per informazioni complete sul trattamento dei dati si rimanda alla Privacy Policy del sito.

Sanzioni

L’ANAC può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Da 10.000 a 50.000 euro in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione delle procedure di gestione, o mancato svolgimento dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni
  • Da 10.000 a 50.000 euro in caso di accertamento di ritorsioni o di ostacoli alla segnalazione
  • Da 10.000 a 50.000 euro in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 — Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
  • Linee Guida ANAC — Delibera n. 311 del 12 luglio 2023
  • Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019

Titolare del trattamento

Istituto di Istruzione Superiore Statale Cigna Baruffi Garelli
Via di Curazza 15 — 12084 Mondovì (CN)
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Email: cnis02900p@istruzione.it
PEC: cnis02900p@pec.istruzione.it
Legale rappresentante: il Dirigente Scolastico pro tempore

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):
VARGIU SCUOLA SRL — referente Dott. Ing. Antonio Vargiu
Tel. 070/271526 — Email: dpo@vargiuscuola.it

Assistente Scolastico